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La legge numero 190 del 23 dicembre 2014 (scarica la circolare) stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2015, le imprese che intendono iscriversi all'Albo degli Autotrasportatori devono dimostrare di possedere il requisito di idoneità finanziaria.
Nei primi due anni di esercizio l'idoneità finanziaria può essere dimostrata tramite la disponibilità di:
Dal terzo anno l'impresa deve presentare un'attestazione di idoneità finanziaria rilasciata da un revisore contabile oppure, in alternativa, una attestazione sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
La capacità finanziaria si intende posseduta quando la persona o l’impresa dimostri una disponibilità pari a:
I rimorchi e i semirimorchi rimangono fuori dal computo dell’idoneità finanziaria.
N° autocarri | Garanzia | Premio |
---|---|---|
1 | 9.000 € | 150 € |
2 | 14.000 € | 200 € |
3 | 19.000 € | 250 € |
4 | 24.000 € | 300 € |